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	<title>terzo settore &#8211; Acli Provinciali di Frosinone</title>
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	<title>terzo settore &#8211; Acli Provinciali di Frosinone</title>
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	<item>
		<title>Associazioni e società sportive dilettantistiche &#8211; Il nuovo volontariato sportivo: DL 31/05/2024 N. 71</title>
		<link>https://www.aclifrosinone.it/2024/07/26/associazioni-e-societa-sportive-dilettantistiche-il-nuovo-volontariato-sportivo-dl-31-05-2024-n-71/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[acli_man]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 09:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[terzo settore]]></category>
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					<description><![CDATA[Il nuovo D.L., in attesa di conversione, ha introdotto alcune importanti modifiche rispetto alla figura del volontario Clicca qui per scaricare l&#8217;informativa]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo D.L., in attesa di conversione, ha introdotto alcune importanti modifiche rispetto alla figura del volontario</p>
<p><a href="https://www.aclifrosinone.it/wp-content/uploads/2024/07/Informativa-11_24.pdf">Clicca qui per scaricare l&#8217;informativa</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>LE SEMPLIFICAZIONI DEL D.LGS. 117/20217</title>
		<link>https://www.aclifrosinone.it/2024/06/29/le-semplificazioni-del-d-lgs-117-20217/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[acli_man]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 11:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[terzo settore]]></category>
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					<description><![CDATA[Il 25 giugno 2024 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il disegno di legge 1532 contenente alcune semplificazioni in materia di Enti del Terzo settore: Scritture contabili e di bilancio Passa da € 220.000 a € 300.000 il limite dei ricavi, rendite e proventi entro il quale è possibile elaborare il rendiconto ... <a title="LE SEMPLIFICAZIONI DEL D.LGS. 117/20217" class="read-more" href="https://www.aclifrosinone.it/2024/06/29/le-semplificazioni-del-d-lgs-117-20217/" aria-label="Per saperne di più su LE SEMPLIFICAZIONI DEL D.LGS. 117/20217">Leggi tutto</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>25 giugno 2024</strong> il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il disegno di legge 1532 contenente alcune semplificazioni in materia di Enti del Terzo settore:</p>
<p><strong>Scritture contabili e di bilancio</strong></p>
<p>Passa da € 220.000 a <strong>€ 300.000</strong> il limite dei ricavi, rendite e proventi entro il quale è possibile elaborare il rendiconto per cassa piuttosto che quello di competenza.</p>
<p><strong>Assemblea</strong></p>
<p>Diventa strutturale la possibilità, da parte dei soci, di presenziare in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione esprimendo il voto in forma elettronica purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa.</p>
<p><strong>L’organo di controllo</strong></p>
<p>Passa da € 110.000,00 a € 150.000,00 il totale dell’attivo patrimoniale, a 300.000,00 l’ammontare dei ricavi e a 7 la media dei dipendenti occupati ai fini della nomina dell’organo di controllo.</p>
<p><strong>Revisore dei conti</strong></p>
<p>Passa da € 1.100.000,00 a € 1.500.000,00 il totale dell’attivo patrimoniale, a 3.000.000,00 l’ammontare dei ricavi e a 20 la media dei dipendenti occupati ai fini della nomina dei Revisori dei Conti.</p>
<p><strong>Lavoratori</strong></p>
<p>Il rapporto tra numero soci e lavoratori impiegati nell’ente passa dal 5% al 20% rimane inalterato il rapporto tra lavoratori e volontari di 1 a due.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">Maurizio Paolucci</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IL PRESIDENTE DIPENDENTE DELL’ASSOCIAZIONE</title>
		<link>https://www.aclifrosinone.it/2023/11/02/il-presidente-dipendente-dellassociazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 11:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[terzo settore]]></category>
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					<description><![CDATA[IL PRESIDENTE DIPENDENTE DELL’ASSOCIAZIONE Molti commercialisti e consulenti del lavoro ritengono che l’assunzione del presidente di un’associazione presso la stessa sia incompatibile con le norme di legge e che quindi la soluzione è che il legale rappresentante non possa percepire compensi pur svolgendo un’attività in via continuativa e a tempo pieno a favore dell’ente. L’articolo ... <a title="IL PRESIDENTE DIPENDENTE DELL’ASSOCIAZIONE" class="read-more" href="https://www.aclifrosinone.it/2023/11/02/il-presidente-dipendente-dellassociazione/" aria-label="Per saperne di più su IL PRESIDENTE DIPENDENTE DELL’ASSOCIAZIONE">Leggi tutto</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IL PRESIDENTE DIPENDENTE DELL’ASSOCIAZIONE</strong></p>
<p>Molti commercialisti e consulenti del lavoro ritengono che l’assunzione del presidente di un’associazione presso la stessa sia incompatibile con le norme di legge e che quindi la soluzione è che il legale rappresentante non possa percepire compensi pur svolgendo un’attività in via continuativa e a tempo pieno a favore dell’ente.</p>
<p>L’articolo 8 co. 3 del D.lgs. 117/2017 così recita:</p>
<p>“<em>Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:</em></p>
<ol>
<li><em>a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all&#8217;attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;</em></li>
<li><em>b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all&#8217;articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);”.</em></li>
</ol>
<p><em> </em></p>
<p>La lettera a) del comma 3, nel rilevare i casi di distribuzione indiretta di utili, rigorosamente vietati agli ETS, evidenzia come sia chiaramente possibile la corresponsione agli amministratori di compensi individuali, senza peraltro specificare con quali modalità tali compensi possano essere percepiti, pertanto, a meno di un esplicito divieto indicato nello statuto o nei regolamenti attuativi dell’ETS, tali compensi possono essere frutto di emolumenti anche da lavoro dipendente.<br />
Sul tema si richiama l’attenzione su due articoli del Codice civile, il 1395 e il 2475ter che evidenziano la condizione di conflitto d’interessi laddove l’interesse economico del rappresentante contrasterebbe con quello dell’associazione che rappresenta; per tale motivo è necessaria e, a nostro avviso irrinunciabile, una delibera dell’organo di governo dell’ETS che autorizzi l’assunzione del presidente evidenziando in modo inequivocabile l’assenza di un potenziale conflitto d’interessi che, ad essere puntuali, dovrebbe essere riportato nel contratto stesso.</p>
<p>Riconoscere un valore economico rispetto all’apporto dato ad un’associazione che si sostiene prevalentemente con il lavoro di chi la rappresenta, è presupposto per una corretta gestione di tutti gli adempimenti cui è chiamato un ETS iscritto al Registro Unico del Terzo Settore che ormai, nella stragrande maggioranza dei casi, amministra erogazioni liberali, raccolte abituali di fondi, stanziamenti provenienti da progetti su bandi pubblici, contributi istituzionali dei soci e dall’attività commerciale, seppur non prevalente, finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.</p>
<p>Il presidente<br />
Maurizio Paolucci</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sponsorizzazioni alle Associazioni Sportive Dilettantistiche</title>
		<link>https://www.aclifrosinone.it/2023/09/11/sponsorizzazioni-alle-associazioni-sportive-dilettantistiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 10:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[terzo settore]]></category>
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					<description><![CDATA[Sponsorizzazioni alle Associazioni Sportive Dilettantistiche Indeducibili senza attività promozionale L’articolo 90, comma 8, della L. 289/2002 prevede la deducibilità al 100% del costo della sponsorizzazione da parte dell’azienda che lo sostiene nel limite dell’importo annuo di € 200.000,00 secondo quanto stabilito dalla circolare 21/2003 dell’Agenzia delle Entrate. Le sponsorizzazioni hanno natura pubblicitaria e non di ... <a title="Sponsorizzazioni alle Associazioni Sportive Dilettantistiche" class="read-more" href="https://www.aclifrosinone.it/2023/09/11/sponsorizzazioni-alle-associazioni-sportive-dilettantistiche/" aria-label="Per saperne di più su Sponsorizzazioni alle Associazioni Sportive Dilettantistiche">Leggi tutto</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>Sponsorizzazioni alle Associazioni Sportive Dilettantistiche</strong></h1>
<h1><strong>Indeducibili senza attività promozionale</strong></h1>
<p>L’articolo 90, comma 8, della L. 289/2002 prevede la deducibilità al 100% del costo della sponsorizzazione da parte dell’azienda che lo sostiene nel limite dell’importo annuo di € 200.000,00 secondo quanto stabilito dalla circolare 21/2003 dell’Agenzia delle Entrate. Le sponsorizzazioni hanno natura pubblicitaria e non di rappresentanza per cui i corrispettivi erogati devono essere finalizzati alla promozione dell’immagine o dei prodotti dell’impresa e il beneficiario (l’A.S.D.) dovrà porre in essere una specifica attività finalizzata a tale promozione. Questi presupposti, più volte ribaditi dalla Cassazione (vedi sentenze n. 21578/2017 e n. 2990/2021), escludono qualsiasi dubbio in merito alle modalità con cui deve essere esplicitato il contratto con lo sponsor. La procedura consigliata in merito è la seguente:</p>
<ol>
<li>Lettera con la quale l’A.S.D. chiede l’erogazione di un contributo finalizzato alla sponsorizzazione;</li>
<li>Risposta da parte del potenziale erogatore del contributo (ditta, azienda, negozio, etc..);</li>
<li>Verbale del direttivo con cui si prende atto della risposta del potenziale erogatore e mandato al presidente di sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione;</li>
<li>Elaborazione e invio della fattura con IVA al 22% (si ricorda che la sponsorizzazione è a tutti gli effetti attività commerciale);</li>
<li>Monitoraggio della sponsorizzazione che consiste nella verifica del rispetto di quanto concordato a livello contrattuale con riferimento agli importi erogati, all’attività pubblicitaria che deve essere svolta in via continuativa in funzione dei tempi concordati nel contratto.</li>
</ol>
<p>La Cassazione (con l’ordinanza 6386/2022) ha definitivamente sciolto il dubbio su una questione spesso posta dall’Agenzia delle Entrate e che riguarda l’effettivo beneficio sui ricavi della sponsorizzazione. In alcuni casi l’AE ha opposto la indeducibilità della sponsorizzazione perché questa non aveva avuto alcun risvolto in termini di incremento dei ricavi, né l’azienda erogatrice aveva potuto dimostrare una pianificazione finalizzata all’incremento di tali ricavi. Con questa ordinanza la Cassazione ha ribadito che le spese di sponsorizzazione sono deducibili in quanto oneri finalizzati a diffondere l’immagine e il prestigio dell’impresa. ATTENZIONE, tale sentenza si riferisce alle sponsorizzazioni e non anche alla mera pubblicità che è altro rispetto all’argomento trattato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>7 settembre 2023                                                                                        Maurizio Paolucci</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>________________________________________________________________________________________________________________________________</p>
<p><u>Formazione, ruoli e incarichi</u></p>
<ul>
<li>Presidente provinciale delle Acli di Frosinone.</li>
<li>Presidente regionale Patronato Acli del Lazio.</li>
<li>Membro del Comitato esecutivo nazionale Patronato Acli.</li>
<li>Direttore responsabile Acli Service Terra di Lavoro S.r.l.</li>
<li>Giornalista pubblicista.</li>
<li>Membro della Società Geografica Italiana.</li>
<li>Laurea in Scienze politiche, Università degli Studi di Napoli Federico II.</li>
<li>Laurea in Scienze storiche, Università degli Studi di Napoli.</li>
<li>Borsa di studio del Banco di Napoli per lo studio dei Fondi Strutturali per il Mezzogiorno (FESR e FSE).</li>
<li>Esperto nella gestione contabile e fiscale degli Enti del Terzo Settore e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2></h2>
<p>TELEFONO:</p>
<p>0775 1860 970</p>
<p>366   636 2925</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:</p>
<p>maurizio.paolucci@acli.it</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il lavoratore sportivo con partita IVA.</title>
		<link>https://www.aclifrosinone.it/2023/07/17/il-lavoratore-sportivo-con-partita-iva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 10:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[terzo settore]]></category>
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					<description><![CDATA[Il decreto legislativo 36/2021 e successive modifiche, all’articolo 25, contempla anche la figura del lavoratore autonomo inteso come titolare di Partita IVA che esercita l’esercizio di arte o professione di un’attività diversa da quella di impresa secondo l’art. 53 del TUIR. La riforma del lavoro sportivo tiene quindi conto anche della figura del professionista che, ... <a title="Il lavoratore sportivo con partita IVA." class="read-more" href="https://www.aclifrosinone.it/2023/07/17/il-lavoratore-sportivo-con-partita-iva/" aria-label="Per saperne di più su Il lavoratore sportivo con partita IVA.">Leggi tutto</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il decreto legislativo 36/2021 e successive modifiche, all’articolo 25, contempla anche la figura del lavoratore autonomo inteso come titolare di Partita IVA che esercita l’esercizio di arte o professione di un’attività diversa da quella di impresa secondo l’art. 53 del TUIR.</p>
<p>La riforma del lavoro sportivo tiene quindi conto anche della figura del professionista che, sulla base di un mandato da parte dell’A.S.D., svolge un incarico in forma assolutamente autonoma senza alcun vincolo di subordinazione. Al “professionista sportivo” il d.lgs. 36 riconosce specifiche agevolazioni fiscali e previdenziali.<br />
Dal punto di vista tributario l’art. 36 comma 6 prevede che i compensi percepiti nell’area del dilettantismo, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Superata tale soglia di esenzione il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione, solo per la parte eccedente l’importo dei 15.000 euro in ragione del regime contabile cui ha aderito. Dal punto di vista previdenziale l’art. 35 comma 2 prevede, anche per i lavoratori sportivi autonomi, il diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevedendo l’aliquota previdenziale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) pari al 25% per coloro che non sono assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati a cui si aggiunge l’aliquota contributiva aggiuntiva del 0,72% per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale e del 0,51% per la c.d. ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa); 24 % per i pensionati o soggetti assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie.<br />
Le aliquote sono quelle già in essere per tutti i lavoratori autonomi dotati di partita IVA iscritti alla gestione separata Inps.<br />
Il contributo previdenziale si applica sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro. Superata tale soglia di esenzione tutti i compensi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale. Si crea, in sostanza, un’analogia con il trattamento previdenziale dei compensi per attività di lavoro autonomo occasionale. Al fine di rendere più sostenibile la riforma viene previsto che fino al 31.12.2027 la base imponibile su cui calcolare il contributo previdenziale è ridotta del 50%.<br />
Nel caso di adesione al regime forfetario determinano il reddito applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa) il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che identifica l’attività esercitata. Il legislatore, dunque, non dà la possibilità di dedurre dal reddito di lavoro autonomo quelli che sono costi inerenti (spese per acquisto beni strumentali, spese per utenze, ecc.).<br />
Gli unici costi deducibili sono i contributi previdenziali versati, nel caso specifico, alla gestione separata INPS. Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un’unica imposta, nella misura del 5%, per i primi 5 anni di attività e successivamente del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP ed inoltre non addebita l’Iva in fattura ai propri clienti ( aspetto da non trascurare laddove come spesso accade ne mondo dello sport per l’associazione o società sportiva dilettantistica l’Iva sugli acquisti non può essere  portata in detrazione e rappresenta quindi un onere aggiuntivo del 22%).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La riforma del lavoro sportivo &#8211; Ulteriori novità</title>
		<link>https://www.aclifrosinone.it/2023/06/26/la-riforma-del-lavoro-sportivo-ulteriori-novita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 09:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[terzo settore]]></category>
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					<description><![CDATA[In attesa del 1° luglio, si spera che, se proroga deve esserci, non la si faccia un minuto prima dello scadere della mezzanotte anche se, con la seduta del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023 questa e stata esclusa, è necessario far presente che il decreto correttivo approvato dal governo eleva da 18 a ... <a title="La riforma del lavoro sportivo &#8211; Ulteriori novità" class="read-more" href="https://www.aclifrosinone.it/2023/06/26/la-riforma-del-lavoro-sportivo-ulteriori-novita/" aria-label="Per saperne di più su La riforma del lavoro sportivo &#8211; Ulteriori novità">Leggi tutto</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In attesa del 1° luglio, si spera che, se proroga deve esserci, non la si faccia un minuto prima dello scadere della mezzanotte anche se, con la seduta del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023 questa e stata esclusa, è necessario far presente che il decreto correttivo approvato dal governo eleva da 18 a 24 ore settimanali il limite di durata delle prestazioni oggetto di contratto CO.CO.CO. Nelle 24 ore settimanali non sono incluse le attività svolte dal collaboratore rispetto alla partecipazione alle manifestazioni sportive.</p>
<p>IL DIRETTORE DI GARA</p>
<p>Il correttivo licenziato dal C.d.M. che precede il decreto stabilisce che per le prestazioni dei direttori di gara non sarà necessaria la stipula di contratti di lavoro ma una semplice designazione dell’organismo competente. I direttori di gara potranno ottenere rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte nel proprio comune di residenza fino a € 5.000,00. Rimane l’obbligo, entro 90 giorni dal mese successivo all’inizio della prestazione le comunicazioni al centro per l’impiego. Il limite delle prestazioni è di 30.</p>
<p>I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA FUNZIONE PUBBLICA</p>
<p>I lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione potranno prestare la loro opera come volontari presso le Associazioni, Società Sportive, le Federazioni, gli Enti di promozione sportiva, il CONI e Sport e Salute, naturalmente fuori dell’orario di lavoro. Qualora sia previsto un compenso e quindi si configuri un lavoro sportivo, il dipendente dovrà fare richiesta all’amministrazione di competenza che autorizzerà la collaborazione.</p>
<p>Maurizio Paolucci</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La procedura di approvazione del Rendiconto gestionale degli ETS</title>
		<link>https://www.aclifrosinone.it/2023/05/10/la-procedura-di-approvazione-del-rendiconto-gestionale-degli-ets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 10:04:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[terzo settore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aclifrosinone.it/?p=4353</guid>

					<description><![CDATA[&#160; La procedura di approvazione del Rendiconto gestionale degli ETS &#160; Le associazioni, iscritte o meno nel Registro nazionale del Terzo Settore, devono convocare l’assemblea una volta l’anno per l’approvazione del bilancio (art. 20, c. 1, del codice civile). La norma (articolo 2364 comma 2 del c.c.), stabilisce che il legale rappresentante deve convocare l’assemblea ... <a title="La procedura di approvazione del Rendiconto gestionale degli ETS" class="read-more" href="https://www.aclifrosinone.it/2023/05/10/la-procedura-di-approvazione-del-rendiconto-gestionale-degli-ets/" aria-label="Per saperne di più su La procedura di approvazione del Rendiconto gestionale degli ETS">Leggi tutto</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La procedura di approvazione del Rendiconto gestionale degli ETS</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le associazioni, iscritte o meno nel Registro nazionale del Terzo Settore, devono convocare l’assemblea una volta l’anno per l’approvazione del bilancio (art. 20, c. 1, del codice civile).<br />
La norma (articolo 2364 comma 2 del c.c.), stabilisce che il legale rappresentante deve convocare l’assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario e porre all’ordine del giorno l’approvazione del Rendiconto gestionale.<br />
<strong>L’articolo 13 del Decreto legislativo 117/2017 stabilisce:</strong><br />
al 1° comma che “gli enti del terzo settore devono redigere il bilancio d’esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste in bilancio, l’andamento economico gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie”;<br />
al 2° comma che “il bilancio degli Enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa”;<br />
al 3° comma è scritto che esso deve essere redatto in conformità con la modulistica di cui all’allegato 1 del decreto del 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.<br />
Il Decreto 117/2017 prescrive inoltre il deposito del bilancio entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.<br />
L’iter di approvazione del bilancio d’esercizio<br />
FASE 1: Il Presidente convoca l’organo amministrativo (Direttivo o Presidenza) nei termini stabiliti dallo statuto e dai regolamenti interni all’associazione.<br />
FASE 2: Il Presidente o un socio designato, illustra al direttivo la bozza di bilancio; se ricorrono i requisiti di cui all’articolo 30 del CTS1, sarà necessaria una relazione scritta dell’organo di controllo che supporti la relazione del Presidente; se ricorre il caso di cui all’articolo 312 del CTS sarà necessaria la relazione dell’organo di revisione.</p>
<p>_______________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>1 Art. 30</strong><br />
Organo di controllo<br />
1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.<br />
2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:<br />
a) totale dell&#8217;attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;<br />
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;<br />
c) dipendenti occupati in media durante l&#8217;esercizio: 5 unità.<br />
<strong>2 Art. 31</strong><br />
Revisione legale dei conti</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il direttivo prende atto e, salvo osservazioni, chiede al presidente di convocare l’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione.<br />
FASE 3: L’assemblea dei soci, letto il verbale del direttivo, l’eventuale relazione dell’organo di controllo o dei revisori, delibera in merito all’approvazione del bilancio<br />
Il decreto “Milleproroghe” ha prorogato fino al 31 luglio 2023 la possibilità per tutti gli enti, comprese associazioni e fondazioni, di svolgere in modalità di videoconferenza le assemblee nonché le sedute degli organi amministrativi e di controllo, e di fare, altresì, ricorso alle modalità di espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.<br />
L’approvazione da parte dell’assemblea degli associati rende definitivi e non più modificabili il bilancio e i documenti collegati.<br />
Mentre la generalità degli enti non lucrativi deve semplicemente predisporre ed approvare il bilancio di esercizio e non ha l’obbligo di depositarlo presso alcun ente o istituzione, gli ETS hanno l’ulteriore obbligo di depositarlo telematicamente presso il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) entro il 30 giugno di ogni anno.<br />
Il rendiconto per le raccolte pubbliche di fondi per gli enti non lucrativi che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare il 30 aprile è il termine per un altro adempimento importante, ovvero la redazione del rendiconto delle raccolte pubbliche occasionali di fondi effettuate nell’anno precedente.<br />
Tale obbligo è disposto dall’art.20, c. 2, del dpr 600 del 1973, e riguarda appunto le raccolte fondi disciplinate dall’art.143, c. 3 del dpr 917 del 1986 ed effettuate dall’ente nell’anno precedente: per ogni raccolta deve essere redatto un apposito rendiconto contenente le entrate e le uscite della manifestazione oltre che una breve descrizione dell’evento.<br />
Pur non disponendo la normativa in maniera chiara sul punto, è opportuno che il rendiconto della raccolta fondi venga firmato dal Presidente e ratificato dal Consiglio Direttivo.<br />
A tale adempimento sono soggetti anche gli enti del Terzo settore, i quali devono utilizzare lo schema predefinito disposto dal decreto ministeriale 9 giugno 2022.</p>
<p>________________________________________________________________________________________________________________________________</p>
<p>1. Salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell&#8217;apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:<br />
a) totale dell&#8217;attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;<br />
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:<br />
2.200.000,00 euro;<br />
c) dipendenti occupati in media durante l&#8217;esercizio: 12 unità. 2. L&#8217;obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.<br />
3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell&#8217;articolo 10.</p>
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		<title>La riforma del lavoro sportivo nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche</title>
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		<dc:creator><![CDATA[acli_man]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 13:24:08 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[terzo settore]]></category>
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					<description><![CDATA[ Molto cambia con la riforma dello sport, le modifiche più consistenti riguardano senza dubbio il lavoro sportivo. Il D.lgs. 36/2021 e le successive rettifiche stabiliscono criteri completamente diversi rispetto ai compensi di chi, a qualsiasi titolo, intraprende una collaborazione con un’Associazione sportiva dilettantistica. C’è un punto fermo da cui partire, la definizione di lavoratore sportivo:  ... <a title="La riforma del lavoro sportivo nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche" class="read-more" href="https://www.aclifrosinone.it/2023/05/03/la-riforma-del-lavoro-sportivo-nelle-associazioni-sportive-dilettantistiche/" aria-label="Per saperne di più su La riforma del lavoro sportivo nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche">Leggi tutto</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-converted-space"> </span>Molto cambia con la riforma dello sport, le modifiche più consistenti riguardano senza dubbio il lavoro sportivo. Il D.lgs. 36/2021 e le successive rettifiche stabiliscono criteri completamente diversi rispetto ai compensi di chi, a qualsiasi titolo, intraprende una collaborazione con un’Associazione sportiva dilettantistica. C’è un punto fermo da cui partire, la definizione di lavoratore sportivo:<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Si definisce lavoratore sportivo: “<i>l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. E’ lavoratore sportivo anche ogni tesserato ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale</i>”. (Articolo 25, co. 1, D.lgs. 36/2021 modificato dal D.lgs. 163 del 05/10/2022 “disposizioni integrative e correttive”).<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>La novità riguarda in particolare “il tesserato” che a qualsiasi titolo concorre allo svolgimento delle attività sportive purché non abbia mansioni si carattere amministrativo gestionali. Per tesserato deve intendersi chi è in possesso di una tessera di una federazione o di un ente di promozione sportivo riconosciuto dal CONI e che non necessariamente abbia la qualifica di socio.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Quali sono le modalità con cui potrà instaurarsi un rapporto di lavoro con un’A.S.D.? Le tipologie contrattuali sono le seguenti: Prestatore occasionale; Lavoratore autonomo; Collaboratore coordinato e continuativo; Lavoratore subordinato, l’Apprendista per giovani dai 15 a 23 anni. <b>Viene quindi meno il “compenso sportivo” di cui all’articolo 67 comma 1, lettera m del T.U.I.R. </b>(i famosi 10.000,00 euro esenti per intenderci).<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Vi è poi la figura del <b>Volontario</b>. Il Volontario è un tesserato che presta la sua opera presso l’A.S.D. a titolo assolutamente gratuito. Può percepire rimborsi spese anticipate per attività sportive se affrontate al di fuori del comune di residenza. L’Associazione dovrà inoltre provvedere alla sua copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Il lavoratore sportivo, indipendentemente dalla tipologia di contratto, godrà dell’esenzione IRPEF fino ad un compenso di <b>€ 15.000,00</b>. Oltre tale compenso avrà l’obbligo di dichiarare il reddito percepito. Diversa è la questione relativa ai <b>contributi</b>, l’esenzione in questo caso vale fino a <b>€ 5.000,00</b>, superati i quali è obbligatoria, per i CO.CO.CO., i prestatori occasionali e le P.IVA, l’iscrizione alla gestione separata INPS, mentre per i lavoratori con contratto subordinato, alla gestione INPS ordinaria. Dal 01/07/2023 al 31/12/2027 è prevista una riduzione del 50% dell’imponibile ai fini previdenziali.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p><b>ESEMPIO: Lavoratore sportivo con P.IVA<span class="Apple-converted-space"> </span></b></p>
<p>Reddito percepito nell’anno € 15.000,00<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>IMPOSTE da versare all’erario: 0,00<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>CONTRIBUTI da versare all’INPS gestione separata: (15, 000.00 – 5.000,00) = 10.000,00/2 = 5.000,00 (fino al 31/12/2027) x 26,23%. Totale da versare: € 1.311,50<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>I contratti di lavoro dipendente o co.co.co. stipulati con le A.S.D. dovranno essere in forma scritta, e saranno depositati sulla piattaforma digitale dedicata del Registro delle Associazioni Sportive insieme ai flussi UNILAV.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Il Decreto, a meno di novità dell’ultimo momento, sarà operativo a partire dal <b>1 luglio 2023</b>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>09/04/2023<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: right;">Maurizio Paolucci<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
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