La riforma del lavoro sportivo nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche

 Molto cambia con la riforma dello sport, le modifiche più consistenti riguardano senza dubbio il lavoro sportivo. Il D.lgs. 36/2021 e le successive rettifiche stabiliscono criteri completamente diversi rispetto ai compensi di chi, a qualsiasi titolo, intraprende una collaborazione con un’Associazione sportiva dilettantistica. C’è un punto fermo da cui partire, la definizione di lavoratore sportivo: 

Si definisce lavoratore sportivo: “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. E’ lavoratore sportivo anche ogni tesserato ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”. (Articolo 25, co. 1, D.lgs. 36/2021 modificato dal D.lgs. 163 del 05/10/2022 “disposizioni integrative e correttive”). 

La novità riguarda in particolare “il tesserato” che a qualsiasi titolo concorre allo svolgimento delle attività sportive purché non abbia mansioni si carattere amministrativo gestionali. Per tesserato deve intendersi chi è in possesso di una tessera di una federazione o di un ente di promozione sportivo riconosciuto dal CONI e che non necessariamente abbia la qualifica di socio. 

Quali sono le modalità con cui potrà instaurarsi un rapporto di lavoro con un’A.S.D.? Le tipologie contrattuali sono le seguenti: Prestatore occasionale; Lavoratore autonomo; Collaboratore coordinato e continuativo; Lavoratore subordinato, l’Apprendista per giovani dai 15 a 23 anni. Viene quindi meno il “compenso sportivo” di cui all’articolo 67 comma 1, lettera m del T.U.I.R. (i famosi 10.000,00 euro esenti per intenderci). 

Vi è poi la figura del Volontario. Il Volontario è un tesserato che presta la sua opera presso l’A.S.D. a titolo assolutamente gratuito. Può percepire rimborsi spese anticipate per attività sportive se affrontate al di fuori del comune di residenza. L’Associazione dovrà inoltre provvedere alla sua copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. 

Il lavoratore sportivo, indipendentemente dalla tipologia di contratto, godrà dell’esenzione IRPEF fino ad un compenso di € 15.000,00. Oltre tale compenso avrà l’obbligo di dichiarare il reddito percepito. Diversa è la questione relativa ai contributi, l’esenzione in questo caso vale fino a € 5.000,00, superati i quali è obbligatoria, per i CO.CO.CO., i prestatori occasionali e le P.IVA, l’iscrizione alla gestione separata INPS, mentre per i lavoratori con contratto subordinato, alla gestione INPS ordinaria. Dal 01/07/2023 al 31/12/2027 è prevista una riduzione del 50% dell’imponibile ai fini previdenziali. 

ESEMPIO: Lavoratore sportivo con P.IVA 

Reddito percepito nell’anno € 15.000,00 

IMPOSTE da versare all’erario: 0,00 

CONTRIBUTI da versare all’INPS gestione separata: (15, 000.00 – 5.000,00) = 10.000,00/2 = 5.000,00 (fino al 31/12/2027) x 26,23%. Totale da versare: € 1.311,50 

I contratti di lavoro dipendente o co.co.co. stipulati con le A.S.D. dovranno essere in forma scritta, e saranno depositati sulla piattaforma digitale dedicata del Registro delle Associazioni Sportive insieme ai flussi UNILAV. 

Il Decreto, a meno di novità dell’ultimo momento, sarà operativo a partire dal 1 luglio 2023. 

09/04/2023 

Maurizio Paolucci 

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