La riforma del lavoro sportivo – Ulteriori novità

In attesa del 1° luglio, si spera che, se proroga deve esserci, non la si faccia un minuto prima dello scadere della mezzanotte anche se, con la seduta del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023 questa e stata esclusa, è necessario far presente che il decreto correttivo approvato dal governo eleva da 18 a 24 ore settimanali il limite di durata delle prestazioni oggetto di contratto CO.CO.CO. Nelle 24 ore settimanali non sono incluse le attività svolte dal collaboratore rispetto alla partecipazione alle manifestazioni sportive.

IL DIRETTORE DI GARA

Il correttivo licenziato dal C.d.M. che precede il decreto stabilisce che per le prestazioni dei direttori di gara non sarà necessaria la stipula di contratti di lavoro ma una semplice designazione dell’organismo competente. I direttori di gara potranno ottenere rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte nel proprio comune di residenza fino a € 5.000,00. Rimane l’obbligo, entro 90 giorni dal mese successivo all’inizio della prestazione le comunicazioni al centro per l’impiego. Il limite delle prestazioni è di 30.

I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA FUNZIONE PUBBLICA

I lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione potranno prestare la loro opera come volontari presso le Associazioni, Società Sportive, le Federazioni, gli Enti di promozione sportiva, il CONI e Sport e Salute, naturalmente fuori dell’orario di lavoro. Qualora sia previsto un compenso e quindi si configuri un lavoro sportivo, il dipendente dovrà fare richiesta all’amministrazione di competenza che autorizzerà la collaborazione.

Maurizio Paolucci