IL PRESIDENTE DIPENDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

IL PRESIDENTE DIPENDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Molti commercialisti e consulenti del lavoro ritengono che l’assunzione del presidente di un’associazione presso la stessa sia incompatibile con le norme di legge e che quindi la soluzione è che il legale rappresentante non possa percepire compensi pur svolgendo un’attività in via continuativa e a tempo pieno a favore dell’ente.

L’articolo 8 co. 3 del D.lgs. 117/2017 così recita:

Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

  1. a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  2. b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);”.

 

La lettera a) del comma 3, nel rilevare i casi di distribuzione indiretta di utili, rigorosamente vietati agli ETS, evidenzia come sia chiaramente possibile la corresponsione agli amministratori di compensi individuali, senza peraltro specificare con quali modalità tali compensi possano essere percepiti, pertanto, a meno di un esplicito divieto indicato nello statuto o nei regolamenti attuativi dell’ETS, tali compensi possono essere frutto di emolumenti anche da lavoro dipendente.
Sul tema si richiama l’attenzione su due articoli del Codice civile, il 1395 e il 2475ter che evidenziano la condizione di conflitto d’interessi laddove l’interesse economico del rappresentante contrasterebbe con quello dell’associazione che rappresenta; per tale motivo è necessaria e, a nostro avviso irrinunciabile, una delibera dell’organo di governo dell’ETS che autorizzi l’assunzione del presidente evidenziando in modo inequivocabile l’assenza di un potenziale conflitto d’interessi che, ad essere puntuali, dovrebbe essere riportato nel contratto stesso.

Riconoscere un valore economico rispetto all’apporto dato ad un’associazione che si sostiene prevalentemente con il lavoro di chi la rappresenta, è presupposto per una corretta gestione di tutti gli adempimenti cui è chiamato un ETS iscritto al Registro Unico del Terzo Settore che ormai, nella stragrande maggioranza dei casi, amministra erogazioni liberali, raccolte abituali di fondi, stanziamenti provenienti da progetti su bandi pubblici, contributi istituzionali dei soci e dall’attività commerciale, seppur non prevalente, finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

Il presidente
Maurizio Paolucci