Il lavoratore sportivo con partita IVA.

Il decreto legislativo 36/2021 e successive modifiche, all’articolo 25, contempla anche la figura del lavoratore autonomo inteso come titolare di Partita IVA che esercita l’esercizio di arte o professione di un’attività diversa da quella di impresa secondo l’art. 53 del TUIR.

La riforma del lavoro sportivo tiene quindi conto anche della figura del professionista che, sulla base di un mandato da parte dell’A.S.D., svolge un incarico in forma assolutamente autonoma senza alcun vincolo di subordinazione. Al “professionista sportivo” il d.lgs. 36 riconosce specifiche agevolazioni fiscali e previdenziali.
Dal punto di vista tributario l’art. 36 comma 6 prevede che i compensi percepiti nell’area del dilettantismo, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Superata tale soglia di esenzione il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione, solo per la parte eccedente l’importo dei 15.000 euro in ragione del regime contabile cui ha aderito. Dal punto di vista previdenziale l’art. 35 comma 2 prevede, anche per i lavoratori sportivi autonomi, il diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevedendo l’aliquota previdenziale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) pari al 25% per coloro che non sono assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati a cui si aggiunge l’aliquota contributiva aggiuntiva del 0,72% per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale e del 0,51% per la c.d. ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa); 24 % per i pensionati o soggetti assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie.
Le aliquote sono quelle già in essere per tutti i lavoratori autonomi dotati di partita IVA iscritti alla gestione separata Inps.
Il contributo previdenziale si applica sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro. Superata tale soglia di esenzione tutti i compensi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale. Si crea, in sostanza, un’analogia con il trattamento previdenziale dei compensi per attività di lavoro autonomo occasionale. Al fine di rendere più sostenibile la riforma viene previsto che fino al 31.12.2027 la base imponibile su cui calcolare il contributo previdenziale è ridotta del 50%.
Nel caso di adesione al regime forfetario determinano il reddito applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa) il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che identifica l’attività esercitata. Il legislatore, dunque, non dà la possibilità di dedurre dal reddito di lavoro autonomo quelli che sono costi inerenti (spese per acquisto beni strumentali, spese per utenze, ecc.).
Gli unici costi deducibili sono i contributi previdenziali versati, nel caso specifico, alla gestione separata INPS. Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un’unica imposta, nella misura del 5%, per i primi 5 anni di attività e successivamente del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP ed inoltre non addebita l’Iva in fattura ai propri clienti ( aspetto da non trascurare laddove come spesso accade ne mondo dello sport per l’associazione o società sportiva dilettantistica l’Iva sugli acquisti non può essere  portata in detrazione e rappresenta quindi un onere aggiuntivo del 22%).