D.lgs. n. 83/2026 di recepimento della direttiva (UE) 2024/1233: Nuovi termini per rilascio, rinnovo e conversione dei permessi di soggiorno.
Il 20 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n.83 del 16 aprile 2026 – in vigore dal 22 maggio – con il quale l’Italia ha recepito la direttiva (UE) 2024/1233 che ha come obiettivo quello di sistematizzare le procedure di ingresso per motivi di lavoro dei cittadini di paesi terzi verso l’Unione europea nonché di garantire un trattamento equo dei lavoratori dei paesi terzi.
Le modifiche normative riguardano alcuni articoli del Testo Unico Immigrazione ed incidono in particolare sulle tempistiche per il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno secondo quanto illustrato di seguito:
- rilascio del permesso unico lavoro (ovvero primo ingresso): la Questura rilascia il permesso entro 30 giorni (prima erano 60 giorni) dal completamento della domanda (art.5, co.8.1-bis TUI);
- rinnovo di tutti i permessi di soggiorno: il termine con cui la Questura può rinnovare il permesso viene innalzato da 60 a 90 giorni.
Il Decreto legislativo ha modificato anche i termini per la presentazione della domanda di rinnovo, ovvero almeno 90 giorni prima della scadenza del titolo di soggiorno (art.5, co.4 TUI), in precedenza erano 60 giorni.
In conformità con la Direttiva europea è stato chiarito che la disciplina sul Permesso Unico non si applica ad alcune tipologie di permessi di soggiorno che, pur consentendo l’attività di lavoro, non riportano la dicitura permesso unico lavoro. In particolare, è stato integrato l’art.5, co.8.2 del Testo Unico che indica i permessi di soggiorno esclusi da tale definizione. Inoltre, viene indicato che il formato del permesso di soggiorno unico lavoro sarà un formato “anticontraffazione” (secondo un modello uniforme UE – Regolamento (CE) n.1030/2002) che conterrà informazioni molto più dettagliate volte ad una maggiore tutela del lavoratore (art.5, co.8.1 TUI). Il decreto legislativo introduce due ulteriori modifiche:
- All’art 4-bis, comma 1 bis del TUI è introdotto nell’accordo di integrazione l’informativa relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno per l’esercizio dell’attività lavorativa, su tutti i documenti richiesti per la domanda e degli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari;
- all’art.22, co. 5-quinquies viene introdotto l’obbligo per il datore di lavoro che chiama dall’estero un lavoratore di informare tempestivamente il lavoratore delle eventuali comunicazioni connesse alla procedura di richiesta del nulla osta.
Alcune considerazioni
La modifica dei termini sopra descritta non dovrebbe avere un impatto significativo sui tempi di lavorazione delle istanze, in quanto già oggi – al netto delle modifiche intervenute – i tempi delle istruttorie vanno ben oltre ai termini fissati dalle norme. Tuttavia, la modifica dei nuovi termini potrebbe avere maggiori ripercussioni sui primi rilasci dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e famiglia (che rientrano nella definizione di permesso unico lavoro). La nuova norma infatti fa decorrere il termine dei 30 giorni a partire dal “completamento della domanda”, momento ad oggi non identificabile con precisione e condizionato da eventuali richieste di integrazione da parte delle Questure nel corso dell’istruttoria. La decorrenza dei termini relativi ai rinnovi e conversioni è invece collegato alla data di presentazione della domanda che coincide con la data di invio dell’istanza (postalizzazione). Si auspicano chiarimenti con una circolare esplicativa delle direzioni ministeriali interessate di cui daremo pronta diffusione.
LA RESPONSABILE
Marianna Borroni