Assegno di Inclusione – ADI

È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione, ADI, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
L’Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, gestita attraverso l’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Destinatari:
Famiglie con:
• Minori
• Disabili
• Over 60

Certificazioni di «fragilità»
a) persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (LEA) , compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici
Art. 26 – Assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali
Art. 33 – Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali.

b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017
Art. 21 – Percorsi assistenziali integrati
Art. 22 – Cure domiciliari

c. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari, ai sensi degli articoli 28 e 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017
Art. 28 – Assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche
Art. 35 – Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche

d. persone vittime di tratta, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 «Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime», in carico ai servizi sociali o socio-sanitari

e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera r) , del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria ovvero dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio
Art. 24 Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie

f. persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell’art. 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’esecuzione penale esterna (UEPE), definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 2, comma
2, lettera d) , del decreto-legge n. 48 del 2023

g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all’art. 22, comma 2, lettera g)* della legge n. 328 del 2000, in carico ai servizi sociali

h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all’art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Registro senza dimora), le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia, come definite all’art. 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in
forma integrata con gli enti del Terzo settore; ovvero persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora

i. neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido