Con la legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023) entrata in vigore il 1° gennaio 2024 e pubblicata
in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre scorso, sono state prorogate alcune misure in favore della popolazione ucraina accolta in Italia a seguito del conflitto.
Si tratta della proroga dello stato di emergenza (art. 1 co. 390) e di misure relative all’accoglienza e all’assistenza, nonché sulla validità del
titolo di soggiorno per protezione temporanea rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina.
I permessi di soggiorno che riportano come data di scadenza il 4 marzo 2023 già rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea e validi fino al 31 dicembre 2023,conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2024 (art. 1 comma 395). Il permesso di soggiorno perde efficacia ed è revocato, anche prima di tale scadenza, nel caso in cui il Consiglio dell’Unione europea dovesse adottare la decisione di far cessare la protezione temporanea.
Un’importante novità riguarda quanto disposto dall’art. 1 co. 396 sulla possibilità di convertire tali titoli di soggiorno in permessi per lavoro.